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Biblioteca di base "G. Ciaccio Montalto"

Avviso Chiusura estiva
La biblioteca "G. Ciaccio Montalto" resterà chiusa per ferie dal 27 luglio al 15 agosto, e dal 29 agosto al 2 settembre


BIBLIOTECA DI BASE " G. CIACCIO MONTALTO "
Ubicazione P.le Clodio (ingresso da via Golametto) Palazzina C, piano terra
Funzionaria responsabile Dr.a Luciana Preden Bibliotecaria Area III F2
Orario di apertura Lun - Ven 9:00 - 13:00
Informazioni contatto biblioteca.ca.roma@giustizia.it
Telefono: 0638703607
Indirizzo postale: Via A. Varisco, 3/5 00136
Catalogo https://pologiuridico.giustizia.it/opac/.do
Posizione nel Sistema Bibliotecario Nazionale http://anagrafe.iccu.sbn.it/isil/IT-RM1412

REGOLAMENTO

Art.1 - Orario
La Biblioteca è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.


Art. 2- Accesso
1. L’accesso alla biblioteca è riservato ai Magistrati, al personale in servizio ed agli avvocati muniti di tesserino rilasciato dal Consiglio dell’Ordine.
2. Non è consentito l’accesso al pubblico.


Art. 3 - Servizi
1. Sono disponibili i servizi di consultazione, prestito e riproduzione.
2. Ogni richiesta deve essere formulata per iscritto, utilizzando il modulo predisposto.
3. Le richieste di documentazione vengono evase compatibilmente con la disponibilità del personale, che darà comunque la precedenza alle richieste formulate dai collegi giudicanti della Corte.


Art. 4 - Consultazione
1. Le opere possedute dalla biblioteca possono essere richieste in consultazione in numero non superiore a quattro volumi o altre unità documentali.
2. Le opere su supporto digitale possono essere consultate solo dagli utenti che utilizzino un PC portatile personale. L’uso dei computer in dotazione all’ufficio è strettamente riservato al personale della biblioteca.


Art. 5 - Consultazione banche dati Italgiure
1. La consultazione delle banche dati Italgiure della Corte di Cassazione può essere richiesta dalle 9 alle 10. Sarà data precedenza alle ricerche richieste dagli uffici giudiziari.
2. Per gli avvocati è previsto il pagamento della tariffa di accesso indicata nel DM 7/2/06. Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 285 DPR 30/5/02 n° 115.


Art.6 - Prestito
1. Il servizio di prestito, nelle due forme del prestito diretto e di quello giornaliero, è riservato ai Magistrati.
2. Sono sempre escluse da ogni forma di prestito le opere:
    a) non ancora registrate e catalogate;
    b) a schede mobili;
    c) contenute in supporti non cartacei;
    d) di particolare pregio.
3. Sono escluse dal prestito diretto, se non possedute in duplice copia:
    a) le opere di consultazione generale;
    b) i periodici;
    c) i codici e le raccolte di giurisprudenza.
4. Il prestito diretto è consentito per un numero massimo di quattro volumi per la durata massima di 15 giorni. E’ rinnovabile una sola volta.
5. In casi eccezionali è possibile richiedere il prestito giornaliero delle opere di cui al precedente punto 3, con obbligo di restituzione del materiale ricevuto in prestito entro la giornata o anche immediatamente, su richiesta del responsabile della biblioteca.
6. All’utente che non restituisca puntualmente il materiale ricevuto in prestito è inviata una lettera di sollecito, con avviso di esclusione dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta o, in casi ripetuti o gravi, per una durata maggiore, da determinarsi dal Presidente della Corte. L’utente che smarrisca o restituisca danneggiata l’opera in prestito è invitato dal Presidente della Corte a provvedere alla sostituzione o al reintegro dell’opera stessa, salvi ulteriori provvedimenti.


Art. 7 - Riproduzione
1. Ai Magistrati e al personale amministrativo è consentito fotocopiare gratuitamente il materiale librario e documentario, per scopo di studio e per uso di ufficio, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d’autore.
2. Sono escluse dalla riproduzione fotostatica le opere edite prima del 1930.


Art. 8 - Tutela del materiale
1. Agli utenti della biblioteca è vivamente raccomandato di usare la massima cura del materiale che ricevono in consultazione o in prestito, in particolare di non sottolineare o segnare in alcun modo le pagine, e di non forzare le rilegature.
2. Gli utenti, al momento dell’ingresso in biblioteca, devono depositare eventuali borse e cartelle negli appositi armadietti che possono essere chiusi a chiave.


Art. 9 - Chiusura per revisioni
1. Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, la biblioteca potrà essere chiusa per non più di due settimane nel corso dell’anno.

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