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Uffici distrettuali

Attribuzioni

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.

Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409- 413 C.p.p. e art. 127 disp. Attuaz. al C.p.p..

Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art 110 Ordinamento Giudiziario:

  • applicazioni di magistrati;
  • dagli artt 52 e 54 e 54 bis c.p.p. che prevedono il potere di risolvere i contrasti di competenza e decidere sulle dichiarazioni di astensione dei Procuratori della Repubblica;
  • dall’art. 118 bis disp. att. c.p.p. in forza del quale è informato dei procedimenti riguardanti i reati indicati dal comma 2°, lettera a) dell’art. 407 c.p.p. pendenti nelle Procure del distretto;
  • dal generale potere di gravame in ordine alle sentenze dei giudici penali di 1° grado del distretto e con la partecipazione alle udienze penali della Corte d’Appello e della Corte d’Assise di Appello.
  • dal potere di chiedere misure cautelari personali e patrimoniali;
  • dal poter svolgere requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11 c.p.p.;
  • dal poter richiedere alla Corte d’Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una condanna nei casi previsti dall’articolo 630 c.p.p.;
  • dal dare esecuzione delle sentenze penali della Corte d’Appello e Sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei Tribunali e dei Giudici di pace, divenute esecutive; dalla partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori;
  • dall’istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza;
  • dall’essere parte necessaria e quindi di intervenire in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l’azione civile.

Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:

  • corrispondente nazionale di Eurojust, organo di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea;
  • punto di contatto della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network);
  • organo di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’U.E., che fornisce informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri

Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:

  • alle estradizioni, sia attive che passive;
  • all’emissione del mandato di arresto europeo nei casi indicati dall’art. 28 della legge n. 69/2005;
  • ai pareri espressi, su richiesta della Corte d’Appello, quale organo del P.M. presso il giudice dell’esecuzione, sull’applicazione di una misura coercitiva nella procedura passiva di consegna di un imputato o condannato all’estero;
  • alle rogatorie; alle autorizzazioni agli organi di Polizia di uno Stato estero, che faccia parte dell’area Schengen, a proseguire una loro operazione sul nostro territorio nazionale; alla notifica degli atti all’estero e dall’estero;
  • alla richiesta di riconoscimento di sentenze straniere penali (Convenzione di Strasburgo) e l’intervento per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di stato delle persone, minori, annullamento di matrimonio.

Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:

  • è membro di diritto del Consiglio Giudiziario, organo elettivo e decentrato del C.S.M.;
  • dispone della Polizia Giudiziaria dell’intero Distretto ed esercita la prevista sorveglianza;
  • svolge, quale Funzionario Delegato, l’attività di gestione, in sede distrettuale, dei capitoli di spesa necessari per il funzionamento degli uffici requirenti;
  • è competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. e Giustizia del 28 ottobre 1993);
  • partecipa quale parte attiva per l’adozione di determinati provvedimenti alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;
  • vigila sulla tenuta degli Albi professionali e sul regolare funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.

Contatti :

Il Tribunale Ordinario di Roma, che fa parte del Distretto della Corte d’Appello di Roma, dopo l’accorpamento della Sezione distaccata di Ostia con decorrenza dal 13 settembre 2013, è costituito dalla sola Sede Centrale. I servizi sono dislocati in più edifici, anche distanti tra loro. Gli uffici della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale hanno sede in Piazzale Clodio, con accesso da Via Golametto 11. Le sezioni e gli uffici del Settore Civile hanno sede negli edifici di Viale Giulio Cesare 54 e 54/b, Via Lepanto 4, Via Damiata 2 e Viale delle Milizie 3/e. Le sezioni e gli uffici del Settore Lavoro hanno sede negli edifici di Via Lepanto 4 e di Viale Giulio Cesare 54. Le sezioni e gli uffici del Settore Penale hanno sede in Piazzale Clodio, con accesso da Via Golametto 11.

In materia civile:

  • area della famiglia e dei diritti della personalità (Prima Sezione Civile);
  • area minori e tutele (Prima Sezione Civile Bis);
  • area della pubblica amministrazione (Seconda Sezione Civile);
  • area del diritto societario (Sedicesima Sezione Civile);
  • area delle esecuzioni mobiliari (Terza Sezione Civile);
  • area delle esecuzioni immobiliari (Quarta Sezione Civile);
  • area dei diritti reali (Quinta, Sesta e Settima Sezione Civile);
  • area del diritto del mercato (Ottava, Nona, Decima e Undicesima Sezione Civile);
  • area della responsabilità extracontrattuale (Dodicesima e Tredicesima Sezione Civile);
  • area del lavoro (Prima, Seconda, Terza e Quarta Sezione Lavoro);
  • area del diritto fallimentare (Sezione Fallimentare);
  • area del Tribunale delle Imprese (Terza e Nona Sezione);
  • sezione specializzata agraria;
  • collegio per la decisioni in tema di ricusazioni;
  • sezione specializzata per le impugnazioni avverso le deliberazioni del C. N. dei Biologi;
  • sezione specializzata per le impugnazioni avverso le deliberazioni del C. N. degli Agrotecnici;
  • collegio per le controversie relative al trattamento dei dati personali;
  • collegio per i reclami avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

In materia penale:

  • 11 sezioni dibattimentali ordinarie  distinte, quanto alla competenza collegiale,  in:
    • Area soggetti deboli: reati a sfondo sessuale, reati in materia d’immigrazione clandestina e reati in materia di prostituzione. Reati di competenza DDA.  Ne fanno parte la  Sezione Prima e  la   Sezione  Quinta.
    • Area reati  contro la Pubblica Amministrazione. Reati di competenza DDA. Ne fanno parte la Sezione Seconda e  la Sezione Ottava.
    • Area patrimonio: reati di usura, estorsione, riciclaggio ed associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., a sua volta non caratterizzata da ulteriori elementi specializzanti. Reati di competenza DDA. Ne fanno parte la Sezione Settima e la Sezione Decima.
    • Area reati economici: reati di criminalità economica,  reati tributari,  reati societari e reati fallimentari. Reati di competenza DDA.  Ne fanno parte la  Sezione Quarta, la Sezione Sesta e  la  Sezione Nona.
    • Area misure cautelari e prevenzione: competenza esclusiva per il Riesame, gli Appelli in materia di misure cautelari e le   Misure di Prevenzione. Ne fanno parte la Sezione Terza  e  la  Sezione Terza Bis.
  • 6 Corti Di Assise: reati di competenza della Corte di Assise;
  • 1 sezione G.I.P./G.U.P. ;
  • 1 Collegio Per I Reati Ministeriali, avente le competenze previste dalla legge costituzionale 16.1.1989, n. 1.

Contatti :


Contatti :

Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).

Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.

I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.


Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici , sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:

  • un togato e due onorari.


Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.


Contatti :

La Procura per i Minorenni è un organo giudiziario specializzato, istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi, il minore d'età, la cui tutela è imposta dalla normativa sovranazionale ed interna.

La Procura ha competenze nei seguenti tre ambiti:

  • penale ;per tutti i reati commessi da soggetti di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Per i minori di quattordici anni vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non siano perseguibili penalmente, pur restando soggetti alla possibilità di applicazione di una misura di sicurezza o di avvio di una procedura "amministrativa";
  • civile ;per l'attuazione di iniziative in presenza di un eventuale "stato di abbandono" dei minori e per l'esercizio del controllo della responsabilità genitoriale. In tale ambito civile vengono svolte, inoltre, attività ispettive nei confronti degli istituti di assistenza pubblici e privati e delle comunità di tipo familiare. La funzione di vigilanza e di controllo su tali strutture è esercitata da un magistrato della Procura, che di solito si avvale della polizia giudiziaria o dei servizi territoriali (Servizi sociali del Comune e della ASL);
  • amministrativo, è previsto che "Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal Presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:


- affidamento del minore al servizio sociale minorile;

- collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico".


Contatti :

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale.
Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza.
La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'Appello di Roma e, per alcune materie (collaboratori di giustizia e reclami ex art. 41 bis O.P.), all'intero territorio nazionale.

La competenza del magistrato è determinata dalla vigilanza sugli istituti penitenziari ubicati nel territorio di competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Roma e dall’assegnazione secondo lettere dei procedimenti nei confronti di condannati non detenuti

 

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